Epigrafe

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE PRIMA CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. VITRONE Ugo - Presidente 

Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere 

Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere 

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere 

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere 

ha pronunciato la seguente: 

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BE. AL. (c.f. (oscurato)), elettivamente domiciliato in (oscurato), presso l'avvocato CRIMI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato SABATINI VINICIO, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

BA FI (P.I. (oscurato)), FI IN SG (P.I. (oscurato)), già FI FO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in (oscurato), presso l'avvocato EROLI MASSIMO, che le rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1081/2004 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 23/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2010 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato V. SABATINI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per le controricorrenti, l'Avvocato M. EROLI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Il 15 maggio 1990 il presidente del Tribunale di Teramo, accogliendo un ricorso proposto dal sig. Be.Al., ingiunse con decreto al sig. Co. An., alla BA MA ed alla IM di versare al ricorrente la somma di lire 52.883.341, corrispondente al valore delle quote di un fondo d'investimento, gestito dalla IM e per il quale la BA MA operava quale depositarla, per la cui sottoscrizione, nell'(oscurato), il sig. Be. aveva consegnato e girato in bianco al sig. Co., agente della FI, un assegno circolare di lire 50.000.000.

Le due società ingiunte (non anche il sig. Co. ) proposero separate opposizioni affermando di non aver avuto alcun rapporto con il sig. Be., perché l'assegno circolare sopra menzionato era stato abusivamente utilizzato dal sig. Co. per attribuire l'investimento ad un terzo, il sig. Pa. Ar., ed era stato inviato alla BA MA, con clausola d'intrasferibilità e falsa firma di girata del predetto sig. Pa., unitamente ad una richiesta di acquisto da parte di quest'ultimo delle quote del fondo d'investimento, le quali pertanto erano intestate a costui e non al sig. Be.

Il decreto ingiuntivo fu dichiarato provvisoriamente esecutivo nel solo giudizio di opposizione promosso dalla BA MA, ma i due giudizi furono poi riuniti e decisi dal tribunale con un'unica sentenza. Le opposizioni a decreto ingiuntivo vennero rigettate; fu accertato che il sig. Co. aveva illecitamente sottratto e negoziato l'assegno circolare consegnatogli dal sig. Be., con responsabilità della BA MA (frattanto divenuta Ba. Fi. ) nell'ulteriore negoziazione di detto assegno; fu dichiarata cessata la materia del contendere, in conseguenza dell'avvenuto pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo, e furono compensate tra le parti le spese processuali.

La BA FI (già Ma. ) e la FI IN SG (subentrata alla IM ) proposero gravame e la Corte d'appello dell'Aquila, con sentenza emessa il 23 dicembre 2004, parzialmente lo accolse, revocando il decreto ingiuntivo opposto, rigettando la domanda proposta dal sig. Be. nei confronti della BA FI e condannando lo stesso sig. Be. a restituire a detta banca la somma incassata in forza dell'esecuzione provvisoria del decreto.

A fondamento di tale decisione la corte abruzzese osservò:

che facevano difetto le condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, in quanto il ricorso monitorio si era basato su documenti la cui autenticità era stata contestata dagli opponenti, senza che la controparte avesse avanzato istanza di verificazione; che il primo giudice non aveva accolto la domanda di rivendica della valuta dell'assegno circolare, formulata dal sig. Be., il quale non aveva però proposto gravame incidentale sul punto, onde il rigetto di tale domanda era divenuto definitivo; che era stata invece accolta dal tribunale la domanda volta a far accertare l'illiceità del comportamento della BA FI nella negoziazione di detto assegno, ma che tale decisione non appariva condivisibile, poiché nessuna responsabilità era al riguardo ascrivibile alle appellanti, non essendovi alcun indizio in base al quale esse avrebbero dovuto sospettare dell'illecito perpetrato dall'agente sig. Co. in danno del sig. Be., dal momento che l'assegno circolare incautamente da quest'ultimo girato in bianco era loro pervenuto con apparente firma di girata di altro soggetto e regolare clausola d'intrasferibilità, né esse erano tenute a rispondere del comportamento dell'agente. Anche le spese del secondo grado di giudizio furono compensate.

Per la cassazione di tale sentenza il sig. Be. ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi.

La BA FI e la FI In. hanno resistito con un unico controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1. Il ricorrente, col primo motivo, nel lamentare la violazione degli articoli 633, 634 e 12 c.p.c., nonché dell'articolo 2909 c.c. muove all'impugnata sentenza una censura di ultrapetizione perché la revoca del decreto ingiuntivo è dipesa da un rilievo - l'essere stato detto decreto emesso in base a documenti disconosciuti dagli opponenti e dei quali l'opposto non aveva richiesto la verificazione - che gli appellanti non avevano formulato, essendosi essi limitati a sostenere che il petitum risarcitorio del ricorso per ingiunzione non era compatibile con il tipo di provvedimento richiesto.

1.1. La doglianza appare inammissibile, non essendo sorretta da un sufficiente ed autonomo interesse.

La corte territoriale, infatti, ha escluso la fondatezza nel merito della pretesa avanzata col ricorso monitorio, e tanto basta a comportare la revoca del decreto. è nozione acquisita quella per la quale l'opposizione a decreto ingiuntivo da luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso non solo all'esame delle condizioni dì ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma anche alla fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi di prova addotti da quest'ultimo e contrastati dall'ingiunto. Donde consegue che, qualora il giudice riconosca infondata, in tutto o in parte, la domanda azionata con il ricorso per ingiunzione, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, restando in ciò necessariamente assorbita ogni questione inerente alla sussistenza delle ulteriori specifiche condizioni occorrenti per l'emanazione di detto decreto.

2. Il secondo motivo di ricorso, nel denunciare cumulativamente vizi di motivazione dell'impugnata sentenza e la violazione di un ampio numero di articoli sia del codice civile, sia di quello di procedura civile, sia della legge cambiaria e della legge sull'assegno, si appunta sull'affermazione della corte d'appello secondo cui non erano state accolte dal tribunale le domande con le quali il sig. Be. aveva vuoi inteso rivendicare nei confronti della IM e della BA MA la proprietà della valuta da lui impiegata per sottoscrivere le quote del fondo d'investimento del quale si tratta, vuoi inteso agire per responsabilità extracontrattuale contro le medesime società, oltre che contro l'agente sig. Co. quale autore diretto della truffa da lui subita. La corte d'appello ha ritenuto che al mancato accoglimento di dette domande non avesse fatto seguito la proposizione di alcun gravame incidentale ad opera del sig. Be., onde di esse non si poteva più tenere conto.

Il ricorrente sostiene, invece, che il tribunale non aveva affatto rigettato le due domande sopra menzionate, ed imputa alla corte aquilana di aver malamente interpretato la sentenza di primo grado, violando le regole dell'ermeneutica contrattuale e comunque motivando in modo insoddisfacente il proprio convincimento al riguardo, giacché la stessa corte non avrebbe adeguatamente preso in considerazione alcuni passaggi della motivazione della menzionata sentenza del tribunale né il fatto che le stesse società appellanti avevano continuato a difendersi anche in secondo grado dalle riferite domande di rivendica e di risarcimento del danno.

Aggiunge poi il ricorrente - in via logicamente subordinata - che, se pure davvero quelle domande fossero state rigettate dal primo giudice, non per questo egli aveva l'onere di proporre un appello incidentale, essendo sufficiente la reiterazione delle domande medesime in sede di precisazione delle conclusioni di secondo grado.

2.1. L'esame di tali censure non conduce alla cassazione dell'impugnata sentenza.

Anzitutto non è sicuramente dato ravvisare nella specie alcuna violazione di legge riferibile ai criteri legali di ermeneutica contrattuale fissati dall'articolo 1362 c.c. e segg., erroneamente invocati dal ricorrente. Vi osta l'evidente differenza che sussiste tra un contratto, espressione della comune volontà negoziale delle parti della quale occorre individuare l'esatta portata, ed una sentenza che esprime invece il giudizio di un organo pubblico giurisdizionale su una situazione controversa e l'eventuale conseguente comando.

È ovvio che anche le sentenze sono suscettibili di quella particolare operazione intellettuale consistente nell'interpretazione di un testo, e non v'è dubbio che, in caso di gravame, tale operazione competa al giudice dell'impugnazione; ma nel modo in cui essa è svolta difficilmente potrà scorgersi un errore di diritto, e comunque non è dato scorgerlo nel caso in esame.

Poiché anche siffatto tipo di attività impone al giudice del gravame di dar conto in motivazione del ragionamento svolto per giungere al proprio convincimento, è unicamente sotto il profilo della logicità e completezza della motivazione che la sua decisione potrà essere censurata in cassazione. Ora, però, se pur può convenirsi sul fatto che è alquanto sbrigativa la motivazione con cui la corte aquilana, ravvisando nella sentenza di primo grado una pronuncia di rigetto delle suacennate domande di rivendicazione e risarcimento del danno, ha ipotizzato un passaggio in giudicato di siffatta pronuncia perché non impugnata in via incidentale, e se può convenirsi altresì sul fatto che la stessa corte territoriale avrebbe dovuto comunque farsi carico dell'espressa riproposizione di tali domande nelle conclusioni precisate ad opera dell'appellato, deve per altro verso rilevarsi come da altre parti della stessa sentenza d'appello si ricavino elementi tali da persuadere ictu oculi dell'assoluta infondatezza dì quelle domande: donde l'irrilevanza, ai fini del decisum, delle accennate manchevolezze ed il difetto d'interesse del ricorrente a farle rilevare.

Essendo stato accertato, in punto di fatto, che il denaro occorrente per l'investimento in quote di fondo comune del quale si tratta fu trasmesso dall'investitore sig. Be. all'agente sig. Co., attraverso il mezzo costituto da un assegno circolare consegnato con firma di girata in bianco, appare del tutto evidente che non possa proporsi, ad opera del ricorrente, una domanda di rivendica della "valuta" invocando l'articolo 948 c.c. e neppure una domanda di rivendica del titolo di credito in sé solo considerato, né nei confronti dello stesso sig. Co. né nei confronti di altri soggetti venuti, successivamente in possesso del suindicato assegno. Vi osta, quanto alla "valuta", il carattere fungibile del denaro, rispetto al quale è perciò prospettabile una pretesa creditoria, ma non certo una rivendica di proprietà; e quanto all'assegno, considerato nella sua materialità di oggetto cartaceo, il fatto che di esso il ricorrente si sia a suo tempo volontariamente disfatto a beneficio altrui, perdendone perciò la proprietà. La circostanza che ciò sia avvenuto nel quadro di un accordo poi non rispettato dal sig. Co., cui l'assegno era state consegnato, giustifica nuovamente una possibile pretesa creditoria, ma non toglie che l'assegno è stato trasferito e che perciò il sig. Be. non può più vantare alcun diritto reale su di esso.

Quanto alla domanda di risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale, in cui si pretende che la IM e la BA MA siano incorse, va anzitutto rilevato come sul merito di una tale domanda la corte d'appello, nonostante quanto affermato in ordine al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado sul punto, non ha in realtà mancato di pronunciarsi in altra parte dell'impugnata sentenza (se ne parlerà poi esaminando il terzo motivo di ricorso).

In realtà, anche la pretesa di far ricadere sulle due predette società (rispettivamente quale gestore del fondo d'investimento in questione e quale banca depositarla di esso) la responsabilità per l'illecito comportamento del sig. Co. è manifestamente priva di fondamento. Non ha invero alcuna base giuridica il riferire tale responsabilità alla "OR. IM - FI ", poiché non esiste un soggetto di diritto come tale identificabile, bensì singole persone giuridiche per ciascuna delle quali occorrerebbe poter individuare una specifica ragione di responsabilità. La quale, tuttavia, non può essere addossata loro solo in conseguenza del comportamento illecito del sig. Co., che evidentemente non si identifica né con la IM né della BA MA, non essendo all'epoca dei fatti dipendente o rappresentante di nessuna di esse, e neppure solo agente (lo era della BA FI, che però a quel tempo risulta fosse un soggetto diverso). Aggiungasi che il ricorrente non afferma di aver prospettato e dimostrato in sede di merito (e non potrebbe certo dimostrarlo in questa sede) l'esistenza di una situazione di apparenza, imputabile a colpa delle sue controparti in causa, dalla quale egli possa esser stato tratto in inganno circa la veste in cui in cui il sig. Co. operava o circa eventuali poteri rappresentativi da lui falsamente vantati. Il che porta necessariamente ad escludere che l'illecito di quest'ultimo sia valso, di per sé solo, a generare una qualche responsabilità aquiliana a carico delle odierne resistenti.

È infine appena il caso di osservare che, in siffatta situazione, neppure è prospettabile un'azione di ripetizione d'indebito, a norma dell'articolo 2033 c.c. (cui il ricorrente fa cenno, invero piuttosto fuggevolmente), poiché nella vicenda descritta non sono ravvisabili gli estremi di un pagamento non dovuto, eseguito dal sig. Be. in favore della IM o della BA MA, bensì di una distrazione da parte del sig. Co. del denaro affidatogli.

3. Alquanto articolate sono le doglianze formulate nel terzo mezzo d'impugnazione, con cui nuovamente il ricorrente censura la motivazione adottata dalla corte territoriale, alla quale imputa altresì di aver violato una molteplicità di norme del codice civile, penale, di procedura civile e della legislazione sui titoli di credito.

3.1. Viene qui in questione un ulteriore passaggio dell'impugnata sentenza: quello in cui la corte territoriale ha rigettato la domanda di risarcimento proposta nei confronti della BA FI (già Ma. ) per illecita negoziazione dell'assegno circolare; assegno che il sig. Be. aveva consegnato con girata in bianco al sig. Co. ed era stato poi trasmesso da quest'ultimo alla banca dopo avervi apposto una clausola d'intrasferibilità, ma con girata apocrifa di un terzo, il sig. Pa., facendolo figurare come afferente ad un investimento in fondi comuni operato da costui.

La corte aquilana ha rilevato che la consegna all'agente dell'assegno circolare originariamente privo di clausola d'intrasferibilità aveva costituito, da parte del cliente, un atto imprudente e contrario alle regole enunciate dal modulo contrattuale disciplinante l'acquisto di quote del fondo d'investimento; e che la banca, cui l'assegno era stato trasmesso unitamente alla richiesta di intestazione delle quote al sig. Pa., apparente giratario, non era in condizione di avvedersi dell'illecito perpetrato dall'agente, né poteva esser chiamata a rispondere del comportamento di costui, in difetto di qualsiasi rapporto di subordinazione.

3.1.1. Il ricorrente contesta tali conclusioni: anzitutto perché, a suo giudizio, non terrebbero conto dell'anomalia intervenuta nella circolazione del titolo, consegnato all'agente al solo scopo d'investimento ed indebitamente utilizzato a beneficio di altro soggetto; ragion per cui il medesimo ricorrente assume di non aver mai perduto la proprietà del credito incorporato nell'assegno e di aver diritto di rivendicare, anche nei confronti delle odierne resistenti, la proprietà della valuta. Contraddittorio sarebbe poi, sempre secondo il ricorrente, l'avergli imputato di aver violato la previsione contrattuale implicante l'apposizione della clausola d'intrasferibilità sull'assegno adoperato per l'investimento in quote del fondo comune, posto che la stessa corte d'appello aveva escluso essere intervenuto alcun rapporto contrattuale diretto tra esso ricorrente e l'IM o la BA MA

3.1.2. Insiste poi il ricorrente nel negare che possa invocarsi la correttezza del comportamento delle due società da ultimo menzionate, attesa sia la già rilevata anomalia nella circolazione dell'assegno, che non ne consentiva l'attribuzione ad un soggetto diverso dal ricorrente medesimo, sia il divieto contrattuale per l'agente d'intervenire nelle operazioni d'investimento e di ricevere contanti dal cliente, sia l'irregolare apposizione sul retro dell'assegno della clausola d'intrasferibilità dopo (e non prima) della firma dì girata apocrifa del sig. Pa. e della girata per l'incasso alla BA MA, sulla quale gravava l'obbligo d'identificazione del presentatore del titolo e che a tale obbligo non avrebbe correttamente adempiuto.

3.1.3. Un'ulteriore critica rivolta dal ricorrente all'impugnata sentenza attiene al fatto che il giudice d'appello non avrebbe preso in adeguata considerazione una diffida inviata in corso di causa alle odierne resistenti; diffida alla stregua della quale queste ultime non avrebbero dovuto acconsentire al disinvestimento in favore del sig. Pa. delle contestate quote del fondo d'investimento ed avrebbero dovuto attivarsi con ben maggiore diligenza nel perseguire l'agente sig. Co. per il suo illecito comportamento.

3.1.4. Infine il ricorrente afferma che il carattere penalmente illecito del comportamento da ultimo richiamato implicherebbe il diritto della parte lesa di perseguire presso chiunque il profitto del reato, e ribadisce che la BA MA è responsabile per non avere correttamente identificato il titolare del credito portato dall'assegno posto all'incasso, aggiungendo che, nella specie, dovrebbe trovare applicazione, in quanto norma processuale, lo ius superveniens costituito dal Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 23 che pone a carico dell'impresa d'investimento l'onere di provare la propria diligenza nel rapporto con i clienti.

3.2. Nessuna delle riferite doglianze coglie nel segno.

3.2.1. Le anomalie nella circolazione del più volte menzionato assegno, cui il ricorrente allude, si riferiscono non tanto allo speciale regime di circolazione proprio di tal genere di titoli di credito, quanto al rapporto causale sottostante alla girata in bianco di detto titolo ed alla sua consegna nelle mani dell'agente sig. Co.; esse si sono comunque verificate dopo tale passaggio di mano, di per sé perfettamente regolare e pienamente produttivo di effetti, mediante il quale il ricorrente si è disfatto del titolo di credito ed ha così affidato al menzionato agente il denaro destinato all'investimento in quote del fondo comune. La violazione, da parte dell'agente, degli obblighi contrattualmente da lui assunti nei confronti dell'investitore che quel denaro gli aveva affidato non può ovviamente riflettersi sugli effetti validamente già prodotti dall'indicato trasferimento dell'assegno.

Per le ragioni già in precedenza chiarite, le asserite anomalie nella circolazione del titolo di cui si discute non potrebbero, comunque, mai dare spazio ad una rivendica di proprietà della "valuta".

Scarsamente fondati sono anche i rilievi con cui il ricorrente contesta di essere stato incauto nel consegnare l'assegno girato in bianco, che per la sua stessa destinazione avrebbe viceversa dovuto essere girato con clausola di non trasferibilità. Rilievi che in definitiva attengono ad una valutazione di merito non censurabile in questa sede e che, in ogni caso, non colgono un punto decisivo della causa: giacché è l'assenza di una colpa imputabile alle società resistenti, assai più che l'imprudenza del ricorrente, ad avere in definitiva persuaso la corte d'appello a rigettare la domanda di quest'ultimo.

3.2.2. Il giudizio in base al quale la corte aquilana ha escluso di poter imputare alle società resistenti una qualche responsabilità per il modo in cui fu posto all'incasso l'assegno circolare del quale si discute non è idoneamente scalfito dalle critiche del ricorrente.

Al riguardo due osservazioni preliminari s'impongono. La prima è che le considerazioni svolte in ricorso a siffatto riguardo paiono poter interessare unicamente la BA MA (ora Ba. Fi. ), dalla quale l'assegno fu incassato, e non anche la IM (ora Fi. In. ), al cui comportamento nessuno specifico rilievo viene rivolto in relazione alle regole di circolazione dell'assegno. La seconda è che non può tenersi conto in questa sede dei rilievi del ricorrente concernenti il tenore letterale e l'ordine cronologico delle annotazioni apposte sul titolo, trattandosi di questioni di fatto che non risultano dall'impugnata sentenza e che al giudice di legittimità non è consentito accertare direttamente.

Fermo allora quanto accertato dalla corte d'appello, cioè che all'assegno girato in bianco dal sig. Be. fu successivamente apposta la clausola d'intrasferibilità, in concomitanza con un'ulteriore firma di girata (firma apocrifa del sig. Pa. ), e che esso fu quindi posto all'incasso senza che la BA MA avesse alcuna possibilità di rilevare la falsità di quest'ultima firma o una qualsiasi irregolarità sia nella pregressa circolazione cartolare del titolo sia nello svolgimento dei sottostanti rapporti causali, appare fuor di luogo invocare le disposizioni contrattuali in forza delle quali era fatto divieto all'agente d'intervenire nelle operazioni d'investimento e di ricevere contanti dal cliente, in quanto non risulta sia stato in alcun modo accertato che detta banca abbia avuto contezza della violazione di quel divieto.

È bensì vero che l'assegno è stato accreditato in favore di un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo, essendo poi risultata falsa la firma di girata del sig. Pa.; ed è vero anche che la giurisprudenza di questa corte è da ultimo orientata nel senso che il Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, articolo 43, comma 2 (applicabile all'assegno circolare in forza del richiamo contenuto nel successivo articolo 86), disciplina in modo autonomo la fattispecie dell'adempimento dell'assegno non trasferibile, derogando sia alla regola generale dettata dall'articolo 1992 c.c. per il pagamento dei titoli di credito a legittimazione variabile, sia all'articolo 1189 c.c. che, in tema di obbligazioni, dispone la liberazione del debitore adempiente in buona fede in favore del creditore apparente: con la conseguenza che la banca la quale abbia effettuato il pagamento in favore di persona diversa dal legittimato non è liberata dalla propria obbligazione finché non paghi nuovamente all'ordinatario esattamente individuato (o al banchiere giratario per l'incasso) l'importo dell'assegno, a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione del beneficiario (cfr. Cass. 31 marzo 2010, n. 7949; 13 maggio 2005, n. 10118; 12 marzo 2003, n. 3654). Ma resta il fatto che di una tale speciale disciplina non può pretendere di avvalersi chi, avendo girato in bianco l'assegno, se ne è perciò stesso disfatto, prima dell'apposizione della clausola di non trasferibilità, che dunque non lo riguarda, e non può più identificarsi con colui al quale la disposizione del citato articolo 43 impone di effettuare il pagamento.

3.2.3. La circostanza, poi, che in corso di causa la difesa dell'odierno ricorrente avesse inoltrato una diffida alle controparti per impedire il disinvestimento della quota del fondo comune intestata al sig. Pa. appare del tutto priva di rilievo ai fini della presente controversia, non essendo mai sorto un diritto del sig. Be. sulla quota, in difetto della trasmissione del suo ordine d'investimento alla società di gestione del fondo da parte dell'agente che lo aveva ricevuto, e non incidendo comunque il disinvestimento sul diritto al risarcimento del danno in questa sede preteso, ove spettante.

Del pari non rilevante è la denunciata inerzia delle odierne controricorrenti nel perseguire giudiziariamente l'agente infedele, nei confronti del quale il ricorrente aveva ogni possibilità di agire direttamente per il risarcimento - come del resto ha fatto - e per tutelare il proprio diritto con ogni strumento posto a sua disposizione dall'ordinamento, senza che ciò dipendesse in alcun modo da iniziative altrui.

3.3.4. Altrettanto ininfluente, ai fini dell'ipotizzata responsabilità delle società resistenti, è il carattere penalmente illecito del comportamento dell'agente sig. Co. .

Ai fini del presente giudizio quel che interessa è la responsabilità civile, ed interessa stabilire se sia o meno possibile estenderla alle controricorrenti, a norma dell'articolo 2049 c.c. Ora è vero che, a tale scopo, non è necessario individuare un vero e proprio rapporto di dipendenza lavorativa, essendo sufficiente l'inserimento dell'agente nell'impresa, sotto il controllo del preponente, e la circostanza che il comportamento illecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze demandategli, pur se ne abbia travalicato i limiti (cfr., tra le altre, Cass. 5 marzo 2009, n. 5370). Ma s'è già prima ricordato che, come indicato nello stesso ricorso, il sig. Co. non era, al tempo dei fatti di causa, agente della IM (ora Fi. In. ) o della BA MA, bensì della FI: una società, certo a quelle collegata, ma comunque diversa e dotata di autonoma soggettività giuridica. Il che impedisce di attribuire alla medesime IM (ora Fi. In. ) o Ba. Ma. (ora Ba. Fi. ) la veste di preponenti dell'agente sig. Co. e di affermarne perciò la responsabilità a norma del citato articolo 2049 c.c.

Tanto meno, poi, può essere invocato nella presente causa il disposto del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 23 che pone a carico dell'intermediario finanziario l'onere della prova di aver agito nel rapporto col cliente con la specifica diligenza richiesta: sia perché, contrariamente a quel che il ricorrente sostiene, le norme in tema di onere della prova attengono al diritto sostanziale e non hanno carattere processuale, onde, a meno che non siano dichiarate espressamente retroattive, esse non sono invocabili rispetto a vicende accadute prima della loro entrata in vigore; sia perché farebbe qui comunque difetto il presupposto per l'applicazione di detta norma, ossia l'esistenza di un qualsiasi rapporto contrattuale direttamente intercorso tra l'investitore e l'intermediario.

4. Col quarto motivo di ricorso il sig. Be., lamentando la violazione dell'articolo 91 c.p.c., richiama l'appello incidentale con cui aveva censurato la compensazione delle spese del primo grado disposta dal tribunale.

4.1. La doglianza è manifestamente inammissibile, giacché muove dal presupposto di un esito del giudizio di merito favorevole all'odierno ricorrente, che invece è rimasto soccombente.

5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che vengono liquidate in euro 2.500,00 per onorari e 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli, accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.500,00 per onorari e 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.